Gentilmente concessa ad occuparsi per l'edizione del nuovo libro del groundsman in italiano (a breve), cito qui sotto sue considerazioni in merito all'aspetto legale nei campi sportivi:
"L’attività sportiva per tipicità può essere veicolo di traumi a causa degli scontri con gli avversari o delle defezioni dell’impianto. Ebbene, prescindendo dai casi in cui il sinistro sia strettamente connesso allo svolgimento dell’attività sportiva, è doveroso evidenziare la responsabilità per danni provocati allo sportivo da problemi legati alla struttura, come le porte, le recinzioni, il terreno e da una cattiva manutenzione di questi. Secondo l’orientamento maggioritario, se l’atleta si fa male nell’impianto, il gestore, il proprietario o il manutentore della struttura è sempre responsabile fatto salvo i casi in cui provi che: il danno deriva da caso fortuito, è provocato dal danneggiato stesso o è insito nella natura tipica della attività sportiva e del rischio a cui si sottopongono coloro che decidono di giocare
Considerando il groundsman quale manutentore dell’impianto sportivo è palese che questi si debba ritenere titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, II° comma, c.p., ed è così tenuto, anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva.
Per questi motivi e per meglio chiarire la posizione del groundsman, nell’ambito del corso, sono state inserite lezioni di diritto sportivo che si concentreranno sulla classificazione e gestione delle strutture sportive, sulla responsabilità del proprietario, del gestore e del manutentore dell'impianto sportivo dalle quali possono derivare richieste di risarcimento danni."
avv. Valentina Porzia